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Regola spiegata · Italia · Righe 02–06 del quadro

Le plusvalenze al 33 %: la nuova aritmetica

Dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività è salita dal 26 al 33 per cento, la franchigia dei 2.000 euro non esiste più — e l'unica aliquota di favore rimasta appartiene a una categoria di token che quasi nessuno detiene. Capire quale anno, quale asset e quale operazione: tutto il calcolo sta qui.

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Tre annate, tre regole

Le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2024 vivono ancora sotto la vecchia soglia dei 2.000 euro. Quelle realizzate nel 2025 — dichiarate nel 2026 — sono tassate al 26 per cento dal primo centesimo. Quelle realizzate dal 1° gennaio 2026 passano al 33 per cento: l'aumento, scritto nella legge di bilancio 2025, è stato confermato — non annullato — dalla legge di bilancio 2026. Chi legge i propri estratti deve prima chiedersi quando ha venduto: la data della cessione sceglie l'aliquota, e a cavallo d'anno sette punti percentuali sono una differenza che si pianifica, non che si subisce.

L'eccezione che conferma: gli EMT in euro

La legge di bilancio 2026 ha ritagliato una sola aliquota di favore: i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al MiCAR restano al 26 per cento. La lettura corretta è restrittiva: USDT e USDC — ancorati al dollaro — non sono EMT in euro e seguono il 33 per cento, e perfino la conversione di un token non in euro verso un EMT in euro è un'operazione tassata al 33. Trattare una stablecoin dollaro come se godesse dell'aliquota ridotta è l'errore nuovo di quest'anno — e il più facile da incrociare con i dati degli exchange.

La Francia rinvia l'imposta finché non si esce in euro; l'Italia la alza mentre si resta dentro. Stesse permute neutrali, filosofie opposte: Parigi aspetta la cassa, Roma aspetta solo la data.

Cosa rileva e cosa no

La permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni — BTC contro ETH, un altcoin contro un altro — non genera materia imponibile. Rilevano la cessione contro euro o altra valuta, l'utilizzo per acquistare beni e servizi, e il passaggio verso token di moneta elettronica. I proventi da staking e da detenzione si tassano alla percezione, al valore del giorno dell'accredito, con la stessa imposta sostitutiva. Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze e l'eccedenza si riporta fino al quarto periodo d'imposta successivo — a condizione di indicarla nella dichiarazione dell'anno in cui nasce: una minusvalenza non dichiarata è una minusvalenza persa.

Il regime amministrato: l'alternativa nuova

Presso gli intermediari italiani abilitati è possibile optare per il regime amministrato: l'exchange agisce da sostituto d'imposta, applica e versa, e per quelle posizioni spariscono sia il Quadro RT sia il monitoraggio RW. È la via della semplicità al prezzo della delega — e non copre ciò che resta su piattaforme estere o in self-custody, dove il regime dichiarativo continua a valere per intero.

Cosa fare

  1. Separi le annate. Fino al 2024, il 2025, dal 2026: ogni cessione va letta con la regola del suo anno — soglia, 26, 33.
  2. Classifichi gli asset prima delle operazioni. EMT euro al 26, tutto il resto al 33 — e le conversioni verso EMT euro sono cessioni, non parcheggi.
  3. Dichiari le minusvalenze nell'anno in cui nascono. Il riporto quadriennale esiste solo per chi lo iscrive.
  4. Documenti ogni costo di acquisto. Senza prova, il costo è zero e la plusvalenza è l'intero incasso — la regola più cara del quadro.